# Fotocopie e riproduzione di opere protette

## In breve

- Riprodurre un'opera protetta (libro, rivista, spartito, foto, illustrazione) richiede in linea di principio l'**autorizzazione dell'autore** o dei suoi aventi diritto.
- Per la **fotocopia e la riproduzione su carta** («reprografia») di libri e stampa periodica, questo diritto è **ceduto per legge a un organismo autorizzato**: in Francia il **CFC** (Centre français d'exploitation du droit de copie). Solo il CFC può firmare i contratti di autorizzazione per queste copie (CPI, articolo L. 122-10).
- La **copia privata** è un'eccezione ristretta: copia realizzata a partire da una **fonte lecita**, **strettamente riservata all'uso privato del copista**. Secondo la giurisprudenza, una copisteria che realizza essa stessa le copie per un cliente non rientra in questa eccezione.
- Contraffazione: fino a **3 anni di reclusione e 300 000 € di ammenda** (CPI, articolo L. 335-2).

## 1. Il principio: autorizzazione dell'autore

Il Code de la propriété intellectuelle (CPI, codice francese della proprietà intellettuale) riserva all'autore il diritto di riproduzione. Qualsiasi riproduzione senza autorizzazione, al di fuori delle eccezioni di legge, è una contraffazione.

- **Sanzione**: **articolo L. 335-2** (versione in vigore dal 5 giugno 2016): 3 anni di reclusione e 300 000 € di ammenda; 7 anni e 750 000 € se commessa da una banda organizzata.
  Fonte: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082/
- **Durata della protezione**: 70 anni dopo la morte dell'autore (il CFC lo ricorda nelle sue domande frequenti). Attenzione: una traduzione, un'edizione commentata o un'impaginazione recente possono restare protette anche se l'opera originale è di pubblico dominio.

## 2. La reprografia: gestione collettiva obbligatoria

**CPI, articolo L. 122-10** (versione in vigore dal 24 dicembre 2016):

- la **pubblicazione** di un'opera comporta la **cessione del diritto di riproduzione mediante reprografia** a un organismo di gestione collettiva **autorizzato dal ministro competente per la cultura**;
- solo tale organismo può concludere con gli utilizzatori accordi che autorizzano queste copie;
- il consenso dell'autore resta necessario per le copie destinate alla **vendita, al noleggio, alla pubblicità o alla promozione**;
- per **reprografia** si intende la riproduzione sotto forma di copia su carta o supporto assimilato mediante una tecnica fotografica o di effetto equivalente che consenta la lettura diretta.

Fonte: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033688059

**Il CFC** è l'organismo autorizzato per la fotocopia di libri e stampa periodica. Rappresenta gli autori e gli editori francesi e stranieri, senza che questi debbano dichiararsi; autori ed editori non possono gestire direttamente questo diritto (CFC, domande e risposte). Le autorizzazioni assumono la forma di **contratti** con dichiarazione delle opere copiate e pagamento di un **compenso** (Tarif général de redevances, la tariffa generale dei compensi).
Fonti: https://v1.cfcopies.com/questions-reponses e https://www.cfcopies.com/

**Contratti esistenti** (esempi, CFC): istruzione (primaria, secondaria, universitaria), amministrazioni ed enti locali, imprese («Copies internes professionnelles», copie interne professionali), ecc. Il contratto «Copies internes professionnelles» prevede che l'impresa firmataria **informi il CFC** quando affida delle copie a un **fornitore di servizi**.
Fonte: https://www.cfcopies.com/media/445/download/Contrat-CIPro.pdf

**Contratto «Copies-services» per le copisterie**: il CFC propone un contratto settoriale specifico che consente a un'impresa di reprografia di **fotocopiare o di mettere a disposizione dei clienti i mezzi per fotocopiare** pagine di libri e articoli di stampa. Secondo il CFC, **è la copisteria a dover disporre dell'autorizzazione, non il suo cliente**. Condizioni principali:

- riproduzione **integrale** di una pubblicazione vietata;
- al massimo il **10 %** del contenuto di uno stesso libro, il **20 %** del contenuto di una stessa pubblicazione di stampa;
- alcune opere, che figurano in un elenco aggiornato dal CFC, non possono essere riprodotte; le **rassegne stampa** e i **materiali didattici** sono esclusi;
- un **manifesto** fornito dal CFC, che ricorda questi limiti, deve essere esposto in evidenza nel locale;
- compenso **annuale per esercizio**, in funzione in particolare del numero di fotocopiatrici e della vicinanza a una sede universitaria.

Fonte: CFC, «Copies services»: https://v1.cfcopies.com/copie-professionnelle/copies-services

L'autorizzazione del CFC per la gestione del diritto di reprografia è stata rinnovata per cinque anni con *arrêté* (decreto ministeriale) dell'8 luglio 2026: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054442407

## 3. La copia privata: un'eccezione ristretta

**CPI, articolo L. 122-5, 2°** (versione in vigore dal 1º gennaio 2023): l'autore non può vietare «le copie o riproduzioni realizzate a partire da una fonte lecita e strettamente riservate all'uso privato del copista» e non destinate a un'utilizzazione collettiva (con eccezioni per opere d'arte, software e banche dati).
Fonte: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/

**Chi è il «copista»?** Nella cosiddetta sentenza **Rannou-Graphie** (Cour de cassation, 1ª sezione civile, 7 marzo 1984, n° 82-17.016, pubblicata nel bollettino), un negozio di fotocopie in self-service aveva permesso a un cliente di fare diverse decine di copie di un capitolo di un'opera. La Corte ha stabilito che il copista, ai sensi della legge dell'11 marzo 1957 (oggi articolo L. 122-5 del CPI), è colui che **detiene l'apparecchiatura nei propri locali e la sfrutta mettendola a disposizione dei clienti**, poco importando che sia il cliente o un dipendente ad azionare la macchina, dal momento che l'impresa ne assicura il funzionamento sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo. Poiché le copie non erano destinate all'uso privato di tale copista, e il gestore ne traeva un profitto, l'eccezione di copia privata non si applicava; la condanna per contraffazione è stata confermata.
Fonte: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013790

**Portata attuale**: il CFC si basa tuttora su questo ragionamento: la copisteria, che controlla l'apparecchiatura installata nei propri locali, è il copista, e il suo cliente non può invocare la copia privata (pagina «Copies services» citata sopra). Self-service o copia al banco: in entrambi i casi l'autorizzazione deve essere detenuta dalla copisteria.

## 4. Che cosa può fare una copisteria

**Senza difficoltà**:
- riprodurre documenti **di cui il cliente è autore** o di cui detiene i diritti (i propri testi, foto, loghi);
- riprodurre opere di **pubblico dominio** in un'edizione non protetta;
- riprodurre **testi ufficiali** così come diffusi da Légifrance (leggi, codici, Journal officiel, decisioni giudiziarie), i cui contenuti sono, salvo indicazione contraria, sotto **licence ouverte Etalab 2.0** (licenza aperta Etalab 2.0) (Légifrance, pagina «Open data et API»: https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/pied-de-page/open-data-et-api). Invece, le **edizioni annotate o commentate** pubblicate da un editore privato (codici annotati, raccolte commentate) non rientrano in questa licenza: le loro note e i loro commenti sono protetti come qualsiasi altra opera. **Da confermare con un professionista del diritto.**

**Con prudenza / autorizzazione**:
- fotocopie di **estratti** di libri o riviste per un cliente: rientrano nella gestione collettiva del CFC; la copisteria deve aver firmato il contratto «Copies-services» (al massimo il 10 % di un libro, il 20 % di una pubblicazione di stampa);
- tirature destinate a essere **vendute, noleggiate o utilizzate a fini pubblicitari**: necessario il consenso dell'autore o dell'editore (articolo L. 122-10);
- **riproduzione integrale** di un libro o di uno spartito disponibili in commercio: da rifiutare senza autorizzazione dell'editore.

**Riferimenti del CFC per le copie didattiche** (contratti per l'istruzione): al massimo il **10 % di un libro** e il **30 % di un numero di periodico**, con i riferimenti dell'opera. Questi tetti valgono per i contratti interessati; non costituiscono una regola generale di diritto. Fonte: https://v1.cfcopies.com/questions-reponses

**Spartiti musicali**: la **SEAM** (Société des éditeurs et auteurs de musique) è l'organismo autorizzato dal ministro della cultura per la gestione del diritto di riproduzione mediante reprografia della musica edita; la sua autorizzazione è stata rinnovata per cinque anni con **arrêté del 29 agosto 2026** (JO dell'11 settembre 2026). La SEAM indica che autorizza le fotocopie di opere edite disponibili in commercio, nell'ambito delle sue convenzioni, e che la fotocopia di uno spartito, anche di un'opera di pubblico dominio, non è libera: l'edizione contiene elementi protetti.
Fonti: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054826937 e https://www.seamfrance.fr/divers/les-questionsreponses-faq/faq-photocopies/

## 5. Consigli pratici

- Chiedere al cliente se è l'autore o se ha l'autorizzazione; annotarlo sul buono d'ordine.
- Esporre vicino alle fotocopiatrici self-service un promemoria delle regole (diritto d'autore, copia privata).
- Firmare con il CFC il contratto «Copies-services» ed esporre il manifesto fornito vicino alle fotocopiatrici; per gli spartiti, rivolgersi alla SEAM.

## Fonti principali

- CPI, articolo L. 122-10: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033688059
- CPI, articolo L. 122-5: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/
- CPI, articolo L. 335-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082/
- CFC, domande e risposte: https://v1.cfcopies.com/questions-reponses
- CFC, contratto Copies internes professionnelles: https://www.cfcopies.com/media/445/download/Contrat-CIPro.pdf
- CFC, Copies services: https://v1.cfcopies.com/copie-professionnelle/copies-services
- Cour de cassation, 1ª sez. civ., 7 marzo 1984, n° 82-17.016: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013790
- Arrêté dell'8 luglio 2026 (autorizzazione del CFC): https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054442407
- Arrêté del 29 agosto 2026 (autorizzazione della SEAM): https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054826937
- SEAM, domande sulle fotocopie: https://www.seamfrance.fr/divers/les-questionsreponses-faq/faq-photocopies/

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*Informazione generale, non una consulenza legale. Redatto il 1º novembre 2026.*

## Domande frequenti

### Una copisteria può fotocopiare un libro per un cliente?

Solo estratti, con il contratto «Copies-services» del CFC: al massimo il 10 % di un libro e il 20 % di una pubblicazione di stampa. La riproduzione integrale è vietata.

### La copia privata si applica al self-service?

No: secondo la Cour de cassation (sentenza Rannou-Graphie, 1984), il copista è chi gestisce l'apparecchiatura, non il cliente. L'autorizzazione deve essere detenuta dalla copisteria.

### Si può fotocopiare liberamente uno spartito di pubblico dominio?

No secondo la SEAM: l'edizione contiene elementi protetti. Per gli spartiti bisogna rivolgersi alla SEAM.

### Che cosa si rischia in caso di contraffazione?

Fino a 3 anni di reclusione e 300 000 € di ammenda (Code de la propriété intellectuelle, articolo L. 335-2).

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Aggiornato il 2 novembre 2026. Fonte : https://imprimeur.paris/it/guides/reglementation-droit-de-copie/
